PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).

      1. Le isole minori costituiscono un territorio omogeneo per caratteristiche culturali, sociali ed economiche, denotato, a causa della insularità, da svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico e sociale.
      2. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori costituiscono obiettivo primario nazionale. Al raggiungimento di tale obiettivo, nel quadro dei princìpi definiti a livello europeo, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
      3. Gli enti locali, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile delle isole minori tesi a valorizzare le migliori risorse presenti e a dare forza alle vocazioni economico-sociali assolutamente specifiche che essi rappresentano.

Art. 2.
(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, garantiscono nelle isole minori, mediante apposite iniziative normative, programmatiche e progettuali, interventi per:

          a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

          b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione

 

Pag. 7

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

              1) servizi di telecomunicazione su larga banda per la telemedicina, il telelavoro e la teleformazione;

              2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;

              3) produzioni energetiche alternative;

              4) smaltimento dei rifiuti;

              5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

          d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette ed in materia di beni e attività culturali;

          e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

              1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;

              2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

          f) la promozione in Italia ed in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.

 

Pag. 8

Art. 3.
(Comitato istituzionale delle isole minori).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato.
      2. Il Comitato è organo paritetico ed è composto:

          a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

          c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), in rappresentanza delle aree regionali interessate.

      3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
      4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 4.
(Compiti del Comitato).

      1. Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché

 

Pag. 9

di approvare il Documento di programmazione elaborato ai sensi dell'articolo 6.
      2. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dal Parlamento, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

          a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;

          b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

          c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

          d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

      3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico-amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 5.
(Fondo di sviluppo delle isole minori).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal programma di sviluppo di cui al comma 3.
      3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti e rispondenza alle specifiche esigenze locali, in un quadro coordinato con le esigenze comuni di tutte le isole minori, assicurato dall'inserimento

 

Pag. 10

del programma stesso nell'ambito del Documento unico elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il programma è redatto e realizzato dai comuni territorialmente competenti, che ne assumono la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.
      4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      5. All'onere di cui al comma 4 si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Concertazione per lo sviluppo).

      1. Al fine della tutela e valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive, lo Stato, le regioni interessate e l'ANCIM sottoscrivono un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, sulla base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) 2000/2006, di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000, e successive modificazioni, e n. 136 del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001.
      2. Il programma quadro oggetto dell'accordo di cui al comma 1 è inserito nel DUPIM, elaborato dall'ANCIM, di intesa

 

Pag. 11

con le regioni territorialmente competenti, e sottoposto all'approvazione del Comitato.
      3. Il DUPIM di cui al comma 2 ha una validità di cinque anni ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.

Art. 7.
(Presìdi di protezione civile).

      1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
      2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune

 

Pag. 12

che intendono prestare la loro attività al presidio.
      3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 8.
(Collaborazioni).

      1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, è previsto il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati, con i quali sono stipulate apposite intese.
      2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
      3. Le banche e gli istituti di credito collaborano all'individuazione degli obiettivi e alla valutazione del rapporto costi-benefìci degli interventi da inserire nel programma di cui all'articolo 5, comma 3, e, in attuazione del ruolo innovativo ad essi attribuito nel campo dello sviluppo economico, si fanno promotori della stipulazione di appositi accordi finalizzati alla costituzione di specifiche «banche del territorio» nelle isole minori.

Art. 9.
(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo).

      1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica,

 

Pag. 13

in collaborazione con il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.
      2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.
      3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.